■ Note legali
Condizioni di parcheggio
del parcheggio sotterraneo “Parken am Karlsplatz”, Monaco di Baviera
La presente traduzione ha carattere puramente informativo. Fa fede esclusivamente la versione tedesca.
Locatore: Bellatrix Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, Ludwig-Ganghofer-Straße 7, 82031 Grünwald
Gestore: city-parking Deutschland Betriebs GmbH, Dieselstraße 5, 86695 Nordendorf
I. Contratto di locazione
Il locatore mette a disposizione del locatario un posto auto per il suo veicolo a motore secondo le disposizioni seguenti. Il contratto di locazione si conclude con l’accettazione del biglietto di sosta e l’ingresso nel parcheggio. La custodia, la conservazione o la sorveglianza del veicolo e la copertura assicurativa non sono oggetto del contratto. L’utilizzo del parcheggio avviene a rischio del locatario.
II. Prezzo – durata della sosta
- Il prezzo per ogni posto occupato è determinato in base al listino esposto.
- Dopo il pagamento il locatario deve lasciare il parcheggio senza indugio. A tal fine deve recarsi subito al proprio veicolo e uscire dalle uscite. Se si trattiene nel parcheggio più del necessario, la tariffa viene ricalcolata a partire dal momento del pagamento ed è dovuta.
- Il veicolo può essere ritirato solo durante gli orari di apertura comunicati.
- La durata massima della sosta è di quattro settimane, salvo accordo particolare scritto.
- Decorsa la durata massima, il locatore è autorizzato a rimuovere il veicolo a spese del locatario. Inoltre, fino alla rimozione gli spetta un corrispettivo secondo il listino. In precedenza il locatore intima per iscritto al locatario – o, se non lo conosce, all’intestatario del veicolo – di rimuovere il veicolo, con avvertimento di rimozione. Tale intimazione non è necessaria se il locatore non riesce a individuare l’intestatario con uno sforzo ragionevole, ad es. tramite l’ufficio della motorizzazione.
- In caso di smarrimento del biglietto è dovuta la tariffa giornaliera massima secondo il listino esposto per 24 ore, salvo che il locatario dimostri una durata inferiore o il locatore una durata superiore a 24 ore.
- La cessione o la sublocazione del posto auto richiede il consenso scritto del locatore.
III. Responsabilità del locatore
- Fatto salvo quanto qui previsto, il locatore risponde di tutti i danni causati per colpa propria, dei suoi dipendenti o incaricati. Non risponde dei danni causati da eventi naturali quali piene, inondazioni o terremoti, né dal comportamento del locatario o di terzi.
- Il locatore non risponde dei danni materiali e patrimoniali derivanti dalla violazione per colpa lieve di obblighi contrattuali non essenziali per il raggiungimento dello scopo del contratto. È altresì esclusa la responsabilità per danni causati da colpa lieve nell’installazione, nello smontaggio, nella manutenzione e nella cura di barriere di protezione dalle inondazioni.
- Il locatario è tenuto a segnalare immediatamente, prima di lasciare il parcheggio, eventuali danni evidenti al proprio veicolo al personale del locatore tramite i citofoni/punti di chiamata di emergenza segnalati presso la cassa, l’uscita o la portineria. Ciò non vale se tale segnalazione è oggettivamente impossibile o non ragionevolmente esigibile, in particolare se non è raggiungibile nessuno tramite citofono o in portineria. In tal caso il locatario deve comunicarlo per iscritto al locatore entro tre giorni dall’uscita dal parcheggio. Gli altri danni devono essere comunicati per iscritto al locatore entro sette giorni dall’uscita dal parcheggio. In caso di comunicazione tardiva sono esclusi tutti i diritti di garanzia e di risarcimento del locatario. Se il locatario fa valere pretese di risarcimento, è suo onere provare che il locatore ha violato colpevolmente i propri obblighi contrattuali.
- La responsabilità del locatore per colpa lieve è limitata a 100.000,00 € per danni materiali o patrimoniali.
- In caso di danni materiali e patrimoniali causati da colpa lieve del locatore, il locatario è inoltre tenuto a partecipare alla liquidazione del danno con 300,00 € (franchigia).
IV. Responsabilità del locatario
Il locatario risponde di tutti i danni causati colpevolmente al locatore o a terzi da lui stesso, dai suoi dipendenti o incaricati. Risponde inoltre dell’imbrattamento colposo del parcheggio dovuto a un comportamento che eccede l’uso normale, incluso il deposito di rifiuti nel parcheggio.
V. Diritto di pegno
Per i crediti derivanti dal contratto di locazione il locatore ha un diritto di ritenzione e un diritto di pegno legale sul veicolo parcheggiato. Se il locatario è in mora, il locatore può procedere alla realizzazione del pegno non prima di due settimane dal relativo preavviso.
VI. Norme d’uso dei parcheggi
Si deve procedere a passo d’uomo. Occorre attenersi alle indicazioni del personale di sorveglianza. Per il resto si applica il codice della strada tedesco (StVO).
Nel parcheggio è vietato:
- circolare e parcheggiare con biciclette, ciclomotori, moto, pattini in linea, skateboard e mezzi simili;
- la permanenza di persone non autorizzate senza veicolo parcheggiato e titolo di sosta valido;
- fumare e fare uso di fiamme;
- eseguire lavori di riparazione e manutenzione sul veicolo;
- disturbare il vicinato con gas di scarico e rumori, in particolare lasciando acceso o provando il motore a lungo o suonando il clacson;
- fare rifornimento di carburante;
- depositare e immagazzinare oggetti e rifiuti, in particolare carburanti, oggetti infiammabili e contenitori di carburante vuoti;
- trattenersi nel parcheggio o nel veicolo oltre il tempo necessario per parcheggiare e ritirare il veicolo;
- parcheggiare veicoli con perdite da serbatoio, olio, liquido di raffreddamento, climatizzatore o carburatore, o con altri difetti che mettano in pericolo il funzionamento del parcheggio;
- parcheggiare veicoli non immatricolati;
- parcheggiare senza autorizzazione al di fuori degli stalli segnati, ad es. nella corsia di marcia, su due posti, davanti alle uscite di emergenza, su posti riservati ai disabili, su posti contrassegnati come riservati o su superfici tratteggiate.
VII. Rimozione
Se il locatario parcheggia il veicolo al di fuori dello stallo segnato in violazione delle disposizioni di cui sopra, il locatore è autorizzato a spostare o far rimuovere il veicolo a spese del locatario.
VIII. Disposizioni finali
Vi preghiamo di rivolgere suggerimenti e reclami alla direzione del locatore.
